Art. 11
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alle lettere b) e c) del precedente iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni già vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924-II, ed al 22 aprile 1925-III, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926-IV, finchè tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per i salariati delle Aziende dei servizi municipalizzati.
Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni i salariati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, a Casse, Istituti o Fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.
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