Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 set 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940 XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini Ciano - Teruzzi- Grandi- Di Revel - Host Venturi Visto, il Guardasigilli: GRANDI.
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