Art. 96
148 / 302In vigore dal 18 dic 1942
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-96