Art. 90

Art. 90

142 / 302
In vigore dal 18 dic 1942
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell', della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli , a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
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