Art. 90
142 / 302In vigore dal 18 dic 1942
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell', della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli , a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-90