Art. 78
120 / 302In vigore dal 29 apr 2003
((
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-78