Art. 78

Art. 78

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In vigore dal 29 apr 2003
(( 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale. ))
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