Art. 71-quater
106 / 302In vigore dal 29 apr 2003
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1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purchè i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-71-quater