Art. 70-quinquies

Art. 70-quinquies

100 / 302
In vigore dal 12 dic 2021
(( 1. L'editore al quale un autore ha trasferito o concesso l'utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell'autore per gli utilizzi dell'opera in virtù di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all'.)) 53 -------------- AGGIORNAMENTO (53) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l', comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
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