Art. 66

Art. 66

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In vigore dal 29 apr 2003
(( 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purchè indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. ))
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