Art. 62

Art. 62

76 / 302
In vigore dal 29 apr 2003
(( 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d) data della fabbricazione. ))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-62