Art. 53

Art. 53

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In vigore dal 18 dic 1942
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti. Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-53