Art. 51
65 / 302In vigore dal 18 dic 1942
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-51