Art. 46-bis

Art. 46-bis

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In vigore dal 12 dic 2021
1. Fermo restando quanto stabilito dall', in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate ((un compenso adeguato e proporzionato)) a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. 53 2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell', comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, ((un compenso adeguato e proporzionato)) agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 53 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall', primo comma, del regolamento, è stabilito ((dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione)) .(21) 53 --------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l', comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (53) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l', comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
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