Art. 33
45 / 302In vigore dal 18 dic 1942
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-33