Art. 32

Art. 32

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In vigore dal 14 giu 1997
((Fermo restando quanto stabilito dall', i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.)) ----------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l', comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
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