Art. 23
31 / 302In vigore dal 18 dic 1942
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell' può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-23