Art. 203

Art. 203

299 / 302
In vigore dal 18 dic 1942
Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione. Finchè non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
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