Art. 187

Art. 187

281 / 302
In vigore dal 13 set 1946
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell' godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta. 2 --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa."
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