Art. 181
271 / 302In vigore dal 19 set 2000
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l'
(( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-181