Art. 174
257 / 302In vigore dal 18 dic 1942
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli .
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-174