Art. 172
255 / 302In vigore dal 9 apr 2006
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1. Se i fatti preveduti nell' sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli .
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell' e all' comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonchè la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
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