Art. 171-novies

Art. 171-novies

254 / 302
In vigore dal 19 set 2000
-nonies. ((1. La pena principale per i reati di cui agli è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli , di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall', comma 1, e dall', comma 1)) .
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