Art. 150

Art. 150

221 / 302
In vigore dal 21 mar 2008
1. Il compenso previsto dall' è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell' sono così determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita ((fino a 50.000 euro;)) b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. 3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
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