Art. 149
220 / 302In vigore dal 9 apr 2006
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1. Il diritto di cui all' spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-149