Art. 145

Art. 145

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In vigore dal 9 apr 2006
(( 1. Ai fini dell', per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell', come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonchè gli originali dei manoscritti, purchè si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali. 2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purchè siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore. ))
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