Art. 141

Art. 141

212 / 302
In vigore dal 18 dic 1942
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-141