Art. 134

Art. 134

205 / 302
In vigore dal 18 dic 1942
I contratti di edizione si estinguono: 1) per il decorso del termine contrattuale; 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera; 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'; 4) perchè l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge; 5) nei casi di risoluzione contemplati dall' o nel caso previsto dall'; 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.
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