Art. 128
199 / 302In vigore dal 18 dic 1942
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia.
Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-128