Art. 125
196 / 302In vigore dal 18 dic 1942
L'autore è obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-125