Art. 116

Art. 116

187 / 302
In vigore dal 19 set 2000
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all' (( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) )) , con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo. La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
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