Art. 114

Art. 114

184 / 302
In vigore dal 18 dic 1942
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.
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