Art. 103

Art. 103

167 / 302
In vigore dal 1 gen 2017
È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220)) . Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46) Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220)) . La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici. --------------- AGGIORNAMENTO (46) La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l', comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
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