Art. 102-quinquies

Art. 102-quinquies

159 / 302
In vigore dal 29 apr 2003
(( 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonchè del diritto di cui all', comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonchè l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonchè qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. ))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-102-quinquies