Art. 3 · LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

Art. 3

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Le spese di amministrazione sono a carico del Monte-pensioni e vengono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione di vigilanza. Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sarà rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza del Monte-pensioni.
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