Art. 14 · LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

Art. 14

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Per la iscrizione delle scuole materne e dei rispettivi insegnanti, e per la liquidazione e riscossione dei relativi contributi, si applicano le disposizioni relative agli asili infantili e ai rispettivi insegnanti.
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