Art. 20 · LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

Art. 20

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

In vigore dal 29 ago 1940
I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda sino a L. 2000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098#art-20