Art. 16 · LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

Art. 16

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

In vigore dal 29 ago 1940
Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione di cui all' della presente legge porteranno sulla divisa speciali distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.
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