Art. 4 · LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082

Art. 4

LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082

In vigore dal 13 ago 1940
All'articolo 172 del Codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia il comandante ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1082#art-4