Art. 9
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell', per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformità delle disposizioni vigenti.
I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennità di richiamo ad esse spettanti.
I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'.
Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennità per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.
Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta.
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