Art. 4 · LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Art. 4

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, numero 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonchè gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi. Il contributo è dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia.
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