Art. 23 · LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Art. 23

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
Sovraintende alla Cassa un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso e composto dai seguenti membri: a) un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista; b) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; c) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione; d) il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. (4) (8)
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