Art. 22 · LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Art. 22

LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

In vigore dal 10 mag 1984
La Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ha personalità giuridica e gestione autonoma. Essa ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ed è rappresentata e amministrata dall'Istituto stesso, che vi provvede con l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modifiche della legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e successive modificazioni.
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