Art. 17
LEGGE 10 giugno 1940, n. 653
In vigore dal 10 mag 1984
I crediti di qualsiasi specie della Cassa verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi o dalle anticipazioni di cui all', hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato, a norma dell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.
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