Art. 8 · LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

Art. 8

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi è considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non è concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078#art-8