Art. 18 · LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

Art. 18

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
Ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra, il Governo può disporre, sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudichi opportuno. I dati, le notizie e gli elementi raccolti, non potranno servire che ai fini esclusivi della difesa del Paese e della preparazione ed attuazione della mobilitazione ed hanno carattere strettamente riservato.
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