Art. 15 · LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

Art. 15

LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

In vigore dal 17 lug 1940
L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli della presente legge, è punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila). È estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690#art-15