Art. 15
LEGGE 13 maggio 1940, n. 690
In vigore dal 17 lug 1940
L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli della presente legge, è punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila).
È estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.
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