Art. 12
LEGGE 13 maggio 1940, n. 690
In vigore dal 17 lug 1940
I comandanti delle navi mercantili, gli ufficiali di guardia e gli ufficiali preposti alle squadre dei vigili del fuoco di bordo, in caso di incendio sulla loro nave in porto, conservano i compiti e le responsabilità loro attribuite dalle vigenti norme ma devono conformarsi alle disposizioni impartite dal comandante del porto, per quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.
Resta ferma la facoltà del comandante del porto, quando i mezzi della nave si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali dell'organizzazione antincendi ed anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento.
Trattandosi di nave estera, il comandante del porto ne darà notizia al console della Nazione cui la nave appartiene.
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