Art. 7
LEGGE 23 marzo 1940, n. 254
In vigore dal 8 mag 1940
L' del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, è sostituito dal seguente:
«Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.
Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.
«Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37».
Storico versioni
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