Art. 12 · LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

Art. 12

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 4 mag 1941
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934-XII il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 27, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578. Le relative deliberazioni sono notificate al procuratore del Re a norma dell'art. 31, ma il termine per il ricorso da parte del pubblico ministero al Consiglio superiore forense è di tre mesi dalla notificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254#art-12