Art. 10 · LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

Art. 10

LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

In vigore dal 4 mag 1941
Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Direttori dei Sindacati adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo stesso. Contro la deliberazione del Sindacato è ammesso il ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.
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