Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 4 mag 1940
Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra di loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi le modificazioni ed integrazioni che ritenga necessarie.
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